la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere, per il
tramite della Direzione regionale dell'ambiente,  interventi  diretti
al  fine  di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di
eutrofizzazione del  mare  Adriatico,  nonche'  della  formazione  di
alghe, di mucillagini e di altro materiale organico.
   2.  Per  le  forme  e modi dell'accertamento dei presupposti degli
interventi   l'Assessore   regionale   all'ambiente,   nonche'    per
l'esecuzione  degli stessi il Direttore regionale dell'ambiente, sono
autorizzati ad applicare le procedure previste dall'articolo 3  della
legge  regionale  28  agosto  1982,  n. 68, e successive modifiche ed
integrazioni.