la seguente legge: Art. 1. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente, interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, nonche' della formazione di alghe, di mucillagini e di altro materiale organico. 2. Per le forme e modi dell'accertamento dei presupposti degli interventi l'Assessore regionale all'ambiente, nonche' per l'esecuzione degli stessi il Direttore regionale dell'ambiente, sono autorizzati ad applicare le procedure previste dall'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.